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Cartografia catastale, al via il servizio di consultazione dinamica

Cartografia catastale, al via il servizio di consultazione dinamica

Da gennaio 2018 il nuovo Geoportale dell’Agenzia delle Entrate per i servizi di consultazione e ricerca

L’Agenzia delle Entrate ha messo da ieri a disposizione di pubbliche amministrazioni, imprese, professionisti e cittadini il nuovo servizio di navigazione geografica della cartografia catastale.
Mappe dinamiche a consultazione libera

Disciplinato dal Provvedimento 271542 del 23 novembre 2017, il servizio di consultazione, disponibile per tutto il territorio nazionale (ad eccezione delle Province Autonome di Trento e di Bolzano), consente di visualizzare dinamicamente molti contenuti della cartografia catastale, che viene costantemente aggiornata in modalità automatica.

Il servizio si basa sullo standard “Web map service” (Wms) 1.3.0 ed è direttamente fruibile tramite i software GIS (Geographic Information System) o specifiche applicazioni a disposizione dell’utente.

Accedi al servizio di navigazione geografica della cartografia catastale

Da gennaio 2018, i servizi di consultazione e quelli di ricerca sui metadati saranno fruibili in maniera ancora più semplice, tramite uno specifico “Geoportale” dell’Agenzia delle Entrate. La consultazione libera non offre tutti i contenuti della cartografia catastale, per cui sono sempre disponibili i servizi di consultazione personale e le visure catastali telematiche.
La Direttiva Europea “Inspire”

Il servizio appena attivato si aggiunge ai servizi già implementati nell’ambito della direttiva europea INSPIRE (INfrastructure for SPatial InfoRmation in Europe 2007/2/CE) finalizzata a supportare le politiche ambientali comunitarie e le attività che possano avere un impatto sull’ambiente, tramite misure che garantiscono la conoscenza, la disponibilità e l’interoperabilità delle informazioni territoriali.

La realizzazione di un’infrastruttura dati europea punta a favorire la conoscenza, la disponibilità e l’interoperabilità dei dati geografici e territoriali tra le pubbliche amministrazioni, anche attraverso la realizzazione di servizi in rete. Inoltre, si propone di facilitare l’accesso del pubblico alle informazioni territoriali ambientali in Europa e di coadiuvare i processi decisionali relativi all’ambiente e al territorio.

Tra i dati trattati nella direttiva, classificati in 34 categorie, sono presenti quelli relativi alle “Cadastral parcel”, corrispondenti in Italia ai dati cartografici del catasto, gestiti dall’Agenzia delle Entrate.

 

Fonte: http://www.edilportale.com

Il nuovo biocemento con il lievito di birra e senza alluminio

Il nuovo biocemento con il lievito di birra e senza alluminio

 

Il nuovo processo produttivo sperimentato da Enea permette di realizzare un biocemento più sostenibile, dal punto di vista economico ed energetico, dei tradizionali cementi cellulari

La divisione Bioenergie e il laboratorio Biosicurezza dell’Enea hanno brevettato un nuovo processo per realizzare un cemento con il lievito di birra e l’acqua ossigenata. Il nuovo biocemento che risulta è leggero, più sostenibile e ha elevate proprietà di isolamento termo-acustico e di resistenza al fuoco e lascia inalterate le caratteristiche fisico-meccaniche del cemento tradizionale.

Cemento al lievito di birra: caratteristiche tecniche

Il processo utilizzato è il BAAC (Bio Aerated Autoclavated Concrete), che riduce i costi di produzione e permette di ottenere un prodotto più sostenibile dei tradizionali cementi “cellulari”. La polvere di alluminio – agente aerante infiammabilissimo che impone stringenti misure di sicurezza degli impianti che comporta anche molti costi di gestione – viene sostituita dal lievito di birra miscelato con l’acqua ossigenata che consente di ottenere un prodotto molto leggero, perché contiene molte bolle d’aria. Le caratteristiche meccaniche e fisiche del cemento rimangono però inalterate.

L’innovazione di processo è ancora poco conosciuta, ma ha grandi potenzialità. Ha infatti suscitato l’interesse dei produttori di cemento cellulare che hanno fornito gratuitamente le materie prime ai laboratori in cui è nato il processo BAAC, cioè la Divisione Bioenergie, Bioraffinerie e Chimica Verde presso il Centro Ricerche ENEA di Trisaia, e quella di Biosicurezza e Stima del rischio alla Casaccia vicino a Roma.

Vantaggi economici e di efficienza energetica

Questi vantaggi derivano dalla riduzione del numero dei componenti addizionali come la calce e il gesso e dalla riduzione delle spese energetiche e dei costi per la gestione dell’impianto ai fini della sicurezza.

 

Cit. http://www.ediltecnico.it

Calcestruzzo, caratteristiche e messa in opera: nuove linee guida

Calcestruzzo, caratteristiche e messa in opera: nuove linee guida

 

Il Consiglio Superiore dei Lavori Pubblici ha approvato l’aggiornamento delle linee guida che illustrano caratteristiche e messa in opera del calcestruzzo

È stato approvato dal Consiglio Superiore dei Lavori Pubblici, con il Decreto n. 361/2017, l’aggiornamento delle linee guida riguardanti il calcestruzzo: Linee guida per la messa in opera del calcestruzzo strutturale e Linee guida per la valutazione delle caratteristiche del calcestruzzo in opera. Questi documenti intendono essere di aiuto ai progettisti e agli operatori del settore delle costruzioni e fanno parte del panel di iniziative (prevezione del rischio sismico e riqualificazione del patrimonio costruito esistente) messe in atto dal Consiglio Superiore dei Lavori Pubblici allo scopo di garantire una sempre maggiore qualità e sicurezza delle opere e delle infrastrutture, sia nel pubblico che nel privato

La messa in opera

La prima guida, Linee guida per la messa in opera del calcestruzzo strutturale , analizza le lavorazioni e i processi finalizzati ad una corretta messa in opera. Il documento illustra le operazioni di movimentazione, getto, compattazione e maturazione, necessarie per la realizzazione di un materiale da costruzione che abbia tutte le caratteristiche di resistenza e di durabilità previste dal progetto. In questa guida si trovano anche le indicazioni sulla documentazione indispensabile per la realizzazione di un’opera e sulle verifiche ed operazioni preliminari alla messa in opera.

La valutazione delle caratteristiche del calcestruzzo in opera

La seconda guida, Linee guida per la valutazione delle caratteristiche del calcestruzzo in opera , illustra i sistemi di valutazione, diretti e indiretti, delle caratteristiche meccaniche del calcestruzzo in opera. Per ciascun metodo vengono indicati, nel dettaglio e approfondendone ogni aspetto, i principi di funzionamento, la verifica degli strumenti utilizzati, le modalità di esecuzione delle prove e l’elaborazione dei risultati raccolti.

È stato approvato dal Consiglio Superiore dei Lavori Pubblici, con il Decreto n. 361/2017, l’aggiornamento delle linee guida riguardanti il calcestruzzo: Linee guida per la messa in opera del calcestruzzo strutturale e Linee guida per la valutazione delle caratteristiche del calcestruzzo in opera. Questi documenti intendono essere di aiuto ai progettisti e agli operatori del settore delle costruzioni e fanno parte del panel di iniziative (prevezione del rischio sismico e riqualificazione del patrimonio costruito esistente) messe in atto dal Consiglio Superiore dei Lavori Pubblici allo scopo di garantire una sempre maggiore qualità e sicurezza delle opere e delle infrastrutture, sia nel pubblico che nel privato.

La messa in opera

La prima guida, Linee guida per la messa in opera del calcestruzzo strutturale , analizza le lavorazioni e i processi finalizzati ad una corretta messa in opera. Il documento illustra le operazioni di movimentazione, getto, compattazione e maturazione, necessarie per la realizzazione di un materiale da costruzione che abbia tutte le caratteristiche di resistenza e di durabilità previste dal progetto. In questa guida si trovano anche le indicazioni sulla documentazione indispensabile per la realizzazione di un’opera e sulle verifiche ed operazioni preliminari alla messa in opera.

La valutazione delle caratteristiche del calcestruzzo in opera

La seconda guida, Linee guida per la valutazione delle caratteristiche del calcestruzzo in opera , illustra i sistemi di valutazione, diretti e indiretti, delle caratteristiche meccaniche del calcestruzzo in opera. Per ciascun metodo vengono indicati, nel dettaglio e approfondendone ogni aspetto, i principi di funzionamento, la verifica degli strumenti utilizzati, le modalità di esecuzione delle prove e l’elaborazione dei risultati raccolti. La guida è scaricabile qui

 

Cit. http://www.ediltecnico.it

Coordinatore per la sicurezza in fase di progettazione – CSP: le nuove linee guida

Coordinatore per la sicurezza in fase di progettazione – CSP: le nuove linee guida

Frutto di un lavoro congiunto tra ordini provinciali degli ingegneri e esperti di sicurezza, le nuove linee guida per il Csp puntano a elevare il livello della sua prestazione

Il Consiglio nazionale ingegneri ha diramato le nuove Linee guida per il coordinatore della sicurezza in fase di progettazione (CSP). Il documento è il prodotto dell’attività specifica svolta nei cantieri durante il 2017 dal gruppo di lavoro “Sicurezza” del Cni, coordinato dall’ing. Gaetano Fede. Il documento sul Csp pone le basi in un analogo documento elaborato dall’Ordine ingegneri dell’Emilia Romagna, integrato successivamente da confronti con esperti in materia di sicurezza e vigilanza, ingegneri della sicurezza, federazioni e ordini provinciali.

Obiettivo del documento, approvato nella seduta del 6 settembre 2017 e primo in Italia nel suo genere, è fornire uno strumento utile all’esercizio dell’attività del Cse, non solo in termini di rispetto degli obblighi di legge ma anche alla luce di un’elevazione della qualità della prestazione effettuata dallo stesso Coordinatore.

Premessa Nel corso degli anni molto spesso sono state analizzate le criticità del ruolo del coordinatore in fase di esecuzione dell’opera (CSE), come peraltro fatto nel lavoro interfederazione delle Federazioni Regionali Ordini degli Ingegneri della regione Emilia Romagna e Toscana relativamente alle linee guida del CSE, successivamente rielaborate dal CNI e integrate attraverso la condivisione di essi con gli Ordini provinciali di tutto il Paese. Tuttavia sul ruolo del coordinatore per la progettazione (in seguito CSP) non si è forse dibattuto a sufficienza, sottovalutando spesso il fondamentale momento del “progettare” la sicurezza, e dell’importanza che questo riveste nel raggiungimento dell’obiettivo di garantire la salute e sicurezza dei lavoratori nei cantieri temporanei o mobili, come previsto dalla Direttiva Europea da cui discende il vigente D.Lgs. n. 81/2008 e s.m.i. (di seguito D81).

L’affidamento dell’incarico, che nella pratica (specialmente nei cantieri privati) è molto spesso tardivo e non contestuale a quello di progettazione dell’opera, porta ad uno svilimento del ruolo professionale del CSP ed a una “mera” redazione del Piano di Sicurezza e Coordinamento (di seguito PSC) e dal Fascicolo dell’Opera (di seguito FO) senza che il CSP possa intervenire in modo efficace all’atto delle scelte progettuali.

L’attività del CSP, è dunque trattata nel presente documento cercando di evidenziale il fatto che durante lo svolgimento dei suoi compiti, debba necessariamente essere in sinergia sia con il progettista che con il committente/Responsabile dei Lavori (di seguito RL) e deve interagire con essi in modo che la realizzazione dell’opera e la sua successive manutenzione avvengano nel pieno rispetto della normativa in materia di salute e sicurezza dei lavoratori. Nel seguito sono riportati, a titolo di promemoria, gli obblighi di legge che riguardano la figura del CSP e poi a seguire le azioni consigliate legate all’attività di coordinamento in fase di progettazione dell’opera, esse sono state riportate in un ordine tale da evidenziare come il PSC ed il FO siano in risultato conclusivo dell’attività di progettazione del CSP.

Obblighi normativi a carico del coordinatore per la progettazione (art. 90 del D81): Durante la progettazione dell’opera e comunque prima della richiesta di presentazione delle offerte, il CSP deve: a) Redigere il Piano di Sicurezza e Coordinamento (P.S.C.) di cui all’art. 100, comma 1 i cui contenuti minimi sono specificati nell’allegato XV; b) Predisporre il Fascicolo adattato alle caratteristiche dell’opera (F.O.) i cui contenuti sono stabiliti nell’Allegato XVI contenente le informazioni utili ai fini della prevenzione e della protezione dai rischi cui sono esposti i lavoratori, tenendo conto delle specifiche norme di buona tecnica e dell’allegato II al documento UE 26 maggio 1993. Il fascicolo non è predisposto nel caso di lavori di manutenzione ordinaria di cui all’articolo 3, comma 1, lettera a) de Testo Unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di edilizia, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380; c) Eseguire una valutazione del rischio relativa alla presenza di ordigni bellici inesplosi rinvenibili durante le attività di scavo (vedi anche rif. Interpello n. 14 del 2015 Commissione Consultiva); d) Coordinare l’applicazione delle disposizioni di cui all’art. 90, comma 1, del D.Lgs. n. 81/2008, ovvero “Il committente o il responsabile dei lavori, nelle fasi di progettazione dell’opera, si attiene ai principi e alle misure generali di tutela di cui all’articolo 15, in particolare: a) al momento delle scelte architettoniche, tecniche ed organizzative, onde pianificare i vari lavori o fasi di lavoro che si svolgeranno simultaneamente o successivamente; b) all’atto della previsione della durata di realizzazione di questi vari lavori o fasi di lavoro”.

Azioni del Coordinatore per la sicurezza in fase di progettazione 1. Sottoscrivere un disciplinare di incarico per lo svolgimento del ruolo di CSP, contestualmente all’affidamento dell’incarico di progettazione; tale contestualità è richiesta per la necessità di lavorare assieme ai progettisti e potere quindi influire sulle scelte progettuali, sulle soluzioni architettoniche e sulle tecnologie costruttive da adottare, con lo specifico obiettivo di eliminare o ridurre i rischi per la salute e la sicurezza dei lavoratori durante la fase esecutiva (e manutentiva) dell’opera da realizzare; 2. Consegnare sempre al committente o al RL/RUP: a) dichiarazione relativa al possesso dei requisiti per svolgere l’incarico di CSP, a cui allegare fotocopia dell’attestato di frequenza al corso di cui all’art. 98, comma 2, del D.Lgs. n. 81/2008 ed ai relativi aggiornamenti; b) dichiarazione relativa alla sottoscrizione di polizza assicurativa a copertura del ruolo con indicati tutti i dati di riferimento. 3. Informare il Committente sulle responsabilità penalmente rilevanti a suo carico e sulle possibilità di nominare il Responsabile dei Lavori (di seguito RL), conferendogli uno specifico e dettagliato incarico. Fornire al Committente un documento di sintesi che descriva i compiti a Suo carico (o a carico del RL/RUP) previsti dalla legislazione vigente. 4. Evidenziale al Committente/RL che il PSC ed il FO sono parte integrnte del contratt di appalto (rif. art. 100, comma 2 del D.Lgs. n. 81/2008). 5. Farsi consegnare la documentazione (relativamente all’opera che dovrà essere realizzata) in possesso del committente o raccolta o predisposta precedentemente all’incarico di CSP.

  1. Visionare il luogo dove sarà realizzata l’opera, con particolare attenzione alle inteferenze e al contesto ambientale nel quale si svilupperà l’area di cantiere. Durante il sopralluogo il CSP dovrà verificare (ad esempio mediante rilievi metrici, fotografie ed altro che ritenga opportuno) la presenza di sottoservizi e/o manufatti direttamente individuabili ed in ogni caso dovrà coinvolgere il progettista, il committente e/o il RL e/o il RUP nella valutazione della presenza di tali interferenze, per quanto non direttamente riscontrabile (è opportuno richiedere agli enti gestori documentazione integrativa in merito all’eventuale presenza e posizione di sottoservizi); 7. Qualora sia prevedibile la necessità di eseguire opere di scavo per realizzare l’opera, il coordinatore deve segnalare al committente e/o RL e e/o RUP la necessità di fare una valutazione relativa all’eventuale presenza di ordigni bellici inesplosi, provvedendo a raccogliere in sinergia con gli stessi le informazioni necessarie al fine di effettuare la valutazione del rischio contestualizzata al sito ed opera da realizzare, secondo le indicazioni dell’Interpello n. 14/2015 compresa, ove ritenuta necessaria, la proposta al committente e/o RL e/o RUP di effettuare un’indagine strumentale, non invasiva o tramite bonifica sistematica, da effettuarsi a cura del Committente e/o RL e/o RUP stesso.
  2. Qualora il PSC da redigere sia relativo ad un cantiere che sarà realizzato all’interno di un qualsiasi altro luogo in cui si svolgono altre attività lavorative (siti produttivi o in generale ambienti di lavoro sia privati sia pubblici – uffici, ospedali, scuole, ecc.), è necessario che il CSP chieda al Datore di lavoro Committente o al RL/RUP tutte le informazioni necessarie per l’elaborazione del PSC stesso, con particolare riferimento: a) alla presenza di sottoservizi; b) alle modalità di accesso/uscita del sito produttivo o struttura pubblica; c) ai rischi relativi all’attività che si svolge all’interno del sito produttivo o struttura pubblica; d) agli orari di lavoro; e) agli allacci elettrici ed idrici; f) alle modalità comportamentali da rispettare all’interno dell’unità produttiva o struttura pubblica; g) a particolari procedure/comunicazioni da attuare durante lo svolgimento di attività soggette a rischi che potrebbero interferire con le attività dell’unità produttiva (es. utilizzo di fiamme libere) o struttura pubblica. Il PSC dovrà recepire i contenuti del Piano di Emergenza (PE) dell’unità produttiva o struttura pubblica, da inserire in allegato all’interno del PSC, in modo da risultare coerente con il PE stesso o nel caso sia necessario occorrerà coinvolgere il Servizio Prevenzione e Protezione dell’ambiente di lavoro che ospita il cantiere per le necessarie integrazioni e/o modifiche del PE esistente; 9. Predisporre un crono programma dei lavori con l’individuazione delle fasi, sottofasi di lavoro ed interferenze spaziali e/o temporali e dare chiara evidenza delle procedure complementari e di dettaglio, riferibili alle scelte autonome delle imprese esecutrici che dovranno essere esplicitate nei rispetti POS, relative a specificità dell’opera da realizzare. 10. Elaborare un computo metrico estimativo analitico dei costi della sicurezza. 11. Predisporre una documentazione fotografica dello stato di fatto, da inserire nel PSC, che evidenzi gli elementi di importanza rilevante ai fini della sicurezza. 12. Partecipare alle riunioni di coordinamento con i progettisti, a fine di dare indicazioni, relative alla sicurezza ed igiene sul lavoro, che possano essere di indirizzo alle scelte progettuali ed organizzative. Al termine di ogni riunione predisporre un verbale che contenga le osservazioni formulate in materia di sicurezza ed igiene del lavoro; tale verbale, condiviso con i progettisti, sarà inviato al Committente. 13. Predisporre il PSC secondo quanto previsto dall’allegato XV del D.Lgs. n. 81/2008 e s.m.i. che dovrà risultare: un idoneo strumento di pianificazione delle misure di prevenzione e protezione da adottare in cantiere; specifico per l’opera da realizzare; corredato da tavole esplicative di progetto relative agli aspetti di sicurezza; di concreta fattibilità e semplice comprensione; non un mero elenco e richiamo di norme. Potrà essere redatto utilizzando il modello semplificato previsto dal Decreto interministeriale 9 settembre 2014. L’elaborato dovrà essere consegnato al Committente, predisponendo un verbale di consegna che sarà controfirmato dal Committente stesso. Il PSC dovrà essere consegnato anche in formato editabile in modo che possa essere facilitato il compito di aggiornamento successivo da parte del CSE.
  3. Predisporre il Fascicolo dell’Opera secondo quanto previsto all’allegato XVI del D.Lgs. n. 81/2008 e s.m.i. tenendo conto anche degli obblighi individuati dalle diverse normative regionali in relazione alle necessarie dotazioni degli edifici ai fini di contrastare il rischio di caduta dall’alto (a titolo di esempio: D.G.R. n. 699 del 15 giugno 2015 Regione Emilia Romagna “Atto di indirizzo e coordinamento per la prevenzione delle cadute dall’alto nei lavori in quota nei cantieri edili e di ingegneria civile” oppure il Regolamento della Regione Toscana emanato con Decreto del Presidente della Giunta Regionale n. 75/R del 20 dicembre 2013: “Misure preventive e protettive per l’accesso, il transito e l’esecuzione dei lavori in quota in condizioni di sicurezza”). L’elaborato dovrà essere consegnato al Committente, predisponendo un verbale di consegna che sarà controfirmato dal Committente stesso.
  4. Individuare, le prevedibili occasioni in cui sarà auspicabile effettuare riunioni di coordinamento a cura del CSE. Queste possono essere individuate almeno in corrispondenza di fasi fondamentali-critiche del processo di realizzazione dell’opera. 16. Predisporre eventuale procedura complementare e di dettaglio, a cui si dovranno attenere il CSE e le imprese coinvolte nell’esecuzione dell’opera, qualora vi sia un ritrovamento accidentale, imprevisto di un eventuale ordigno bellico inesploso. 17. Nello svolgimento delle sue mansioni il CSP può essere anche incaricato e coinvolto dal committente o RL/RUP nell’azione di valutazione delle offerte, soprattutto per verificare che le imprese non propongano tecnologie di lavoro differenti da quelle del PSC e peggiorative delle condizioni di sicurezza, nonchè nella valutazione di eventuali proposte di integrazione al PSC formulate dall’impresa aggiudicatrice dei lavori ai sensi dell’art. 100, comma 5, verificando che tali proposte possano effettivamente meglio garantire la sicurezza nel cantiere. Qualora ciò non accada ed il CSE non sia la medesima persona del CSP, è opportuno che quest’ultimo segnali al committente o RL/RUP la necessità di coinvolgere il CSE nell’importante azione di valutazione delle offerte per quanto di competenza.                                                                                             Il GdL Sicurezza del CNI, coordinato dal consigliere nazionale Gaetano Fede è così costituito: Damiano Baldessin (Ordine di Treviso), Francesco Paolo Capone (Ordine di Napoli), Michele Carovello (Ordine di Avellino), Marco Di Felice (Ordine di Vicenza), Francesco Fiorino (Ordine di Agrigento), Andrea Galli (Ordine di Perugia), Patrizia Guerra (Ordine di Brescia), Antonio Leonardi (Ordine di Catania), Carlo Rizzieri (Ordine di Rovigo), Rocco Sassone (Ordine di Matera), Remo Vaudano (Ordine di Torino), Luca Vienni (Ordine di Pistoia).

 

 

Cit. http://www.ingegneri.info

 

Fascicolo del fabbricato, gli ingegneri chiedono l’obbligo

Fascicolo del fabbricato, gli ingegneri chiedono l’obbligo

Casa Italia è molto diffidente ma il CNI attacca con Zambrano: il fascicolo del fabbricato deve essere obbligatorio per dare un senso alla prevenzione antisismica

Settimana scorsa si è parlato molto del convegno Ance “Ecobonus e Sismabonus. La grande occasione per la sicurezza e l’efficienza energetica della casa” durante il quale Delrio ha raccontato i dettagli per la proroga al 2018 per le detrazioni fiscali per la ristrutturazione e l’acquisto di mobili, l’ecobonus e il sismabonus. Allo stesso convegno è intervenuto Zambrano, Presidente del CNI, che ha detto:

“Dobbiamo prendere atto che da Casa Italia traspare una diffidenza nei confronti del fascicolo del fabbricato. Gli esiti sono paradossali. Da un lato, infatti, il Piano non crede all’utilità di questo strumento; dall’altro afferma la necessità di un’analisi speditiva degli edifici che rende necessaria una mappatura delle informazioni sul loro livello di vulnerabilità”.

“È necessario introdurre l’obbligatorietà del fascicolo del fabbricato, anche in maniera graduale, cominciando dalla compravendita e dagli affitti degli immobili. Altrimenti parlare di messa in sicurezza del patrimonio edilizio diventa un optional. (…). È assurdo che ancora si contesti l’introduzione di uno strumento come il fascicolo del fabbricato, indispensabile per la conoscenza dello stato dei nostri immobili”.

Il fascicolo del fabbricato era tornato pochi giorni fa a incendiare gli animi di sindacati e Associazioni professionali, che richiedono tre cose: 1) di istituire il fascicolo di fabbricato obbligatorio. Considerando che l’81% dei comuni italiani è in aree ad alta criticità idrogeologica e quasi il 67% della popolazione risiede in zone a rischio sismico, il fascicolo del fabbricato deve diventare obbligatorio per la sicurezza dei cittadini e del nostro territorio; 2) di introdurre la digitalizzazione dei documenti relativi che devono essere a disposizione dei professionisti abilitati per la redazione del fascicolo del fabbricato; 3) di rendere obbligatorie le manutenzioni programmate, ogni 20 anni. Fascicolo del fabbricato obbligatorio: che caratteristiche deve avere?

In giugno, sul fascicolo del fabbricato era arrivato un nuovo Nuovo ddl in Senato: la novità introdotta è il fatto che sarà scritto da un professionista e sarà obbligatorio per ogni immobile di proprietà privata in Italia. Il professionista, incaricato dal proprietario dell’immobile, dovrà predisporre e aggiornare il fascicolo del fabbricato con riferimento alla documentazione tecnico-amministrativa fornitagli. Puoi approfondire leggendo Nuovo Fascicolo del fabbricato obbligatorio: il ruolo del progettista

A gennaio 2017, la Calabria ha varato una legge che istituisce l’obbligatorietà del fascicolo di fabbricato, considerato uno strumento fondamentale per efficaci politiche di prevenzione, messa in sicurezza e riqualificazione dell’esistente. La legge indica esplicitamente le tempistiche e la natura delle azioni per l’individuazione dei fabbricati da censire e prevede anche una procedura d’ufficio regolamentata. Cos’altro contiene la legge sul fascicolo del fabbricato in Calabria?

Non solo Casa Italia è scettica sull’obbligo del fascicolo del fabbricato. Sua avversaria da sempre infatti è Confedilizia, che in giugno aveva dichiarato: “In un fascicolo del fabbricato l’operatore disonesto scriverebbe cose diverse da quelle che effettivamente realizza, svuotandolo di qualsiasi (eventuale) utilità. La richiesta di questo obbligo giunge ciclicamente (e poche ore dopo una tragedia) da professionisti in cerca di lavoro facile e garantito (attraverso l’ennesimo pezzo di carta)”. Ha torto? Ha ragione? 

Cit. http://www.ediltecnico.it

 

Sisma Centro Italia, l’Ance chiede la sospensione del Codice Appalti

Sisma Centro Italia, l’Ance chiede la sospensione del Codice Appalti

Ma il Commissario De Micheli: ‘garanzia della qualità della ricostruzione in assoluta sicurezza. Lentezze? Pensiamo bene prima di decidere’

Il Codice Appalti rallenta la ricostruzione o rappresenta una garanzia per la qualità e le imprese virtuose? Ne hanno discusso il presidente dell’Associazione nazionale costruttori edili (Ance), Giuliano Campana, e il Commissario straordinario per la ricostruzione, Paola De Micheli, durante la presentazione del libro “De Terraemotu” del professor Remo Calzona.
Campana (Ance): ‘il Codice Appalti non va’

Secondo il presidente dell’Ance, “il Centro Italia post terremoto può diventare il cantiere più grande d’Italia, dove le nostre imprese possono dimostrare cosa possono fare, come è stato fatto per l’Expo. Ma c’è un fatto: per l’Expo non c’era il Codice degli appalti (D.lgs. 50/2016), che oggi crea enorme difficoltà. È un codice infausto, così siamo bloccati, non si può procedere”.   “Non si tratta – ha aggiunto Campana – di corruzione, siamo i primi a non volere infiltrazioni delittuose. Vogliamo ricostruire il Paese come hanno fatto i nostri padri nel dopoguerra”. Ma lamenta “un quadro normativo molto articolato e complesso che stenta produrre risultati concreti in termini di ricostruzione”.
Campana: ‘ricostruzione lenta’

Il presidente degli edili ha ad esempio segnalato che “nella ricostruzione privata nelle Marche sono state presentate 1.024 pratiche tra danni lievi, ricostruzioni degli immobili produttivi e danni pesanti, ma solo per 101 sono stati avviati”.   “Il programma straordinario scuole – ha aggiunto – dopo quasi un anno havisto l’aggiudicazione di soli due interventi dei 21 previsti, 13 procedure negoziate sono andate deserte”.
De Micheli: ‘in arrivo un vademecum’

Secondo il Commissario straordinario per la ricostruzione non si tratta di lentezza perché, ha spiegato “pensiamo bene prima di decidere”.   Il problema, ha segnalato, è “l’informazione e la conoscenza su tutta la filiera, a cominciare dal fatto che i cittadini non conoscono i loro diritti e i Comuni non sono consapevoli dei propri poteri”. Per questo, ha annunciato, “stiamo predisponendo dei vademecum”.    “Per le aziende come le vostre, quelle per bene, avere una soglia alta di accesso è una garanzia – ha detto – ho visto in altri terremoti, quando sono venute meno alcune barriere di ingresso i vostri colleghi dei territori hanno visto arrivare ditte venute da altri territori che le hanno soppiantate. È anche a garanzia della qualità della ricostruzione, in assoluta sicurezza”.
De Micheli: ‘più procedura negoziata e Durc di congruità’

Per quanto riguarda la velocizzazione delle procedure, il Commissario straordinario ha ribadito l’arrivo di strumenti per poter bandire le gare con procedura negoziata e l’accelerazione nella ricostruzione delle scuole.   Sul fronte della qualità, ha ricordato l’ordinanza 41/2017 sul Durc di congruità appena approvata. Col Durc di congruità si attesterà che i lavoratori nei cantieri della ricostruzione sono regolarmente retribuiti. Le verifiche sulla congruità dell’incidenza della manodopera impiegata dall’impresa nel cantiere saranno eseguite ad ogni Sal (stato di avanzamento lavori). L’ordinanza non èsubito operativa, ma prevede che entro 60 giorni le parti (cioè Commissario per la ricostruzione, Presidenti delle Regioni interessate, Ministero del Lavoro, struttura di missione anticorruzione, Inail, sindacati e associazioni datoriali) si accordino su modalità di calcolo dell’incidenza della manodopera, adempimenti a carico dei beneficiari dei contributi per la ricostruzione e verifiche. Il Commissario De Micheli ha annunciato che il confronto sta per partire.

 

Cit. www.edilportale.com