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In Conferenza Unificata via libera alle regole su conflitto di interesse, controlli e gestione delle varianti

Un passo avanti per l’attuazione del Codice Appalti (D.lgs. 50/2016). La Conferenza Unificata ha dato il via libera alla bozza di decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti che regola le funzioni del direttore dei lavori.

 

Conflitto di interessi

Il testo approvato dalla Conferenza prevede che il direttore dei lavori non possa accettare altri incarichi dall’esecutore fino all’approvazione del certificato di collaudo o del certificato di regolare esecuzione.

Una volta conosciuta l’identità dell’aggiudicatario, il direttore dei lavori deve segnalare alla stazione appaltante l’esistenza di eventuali rapporti intercorrenti, in modo che sia la SA a decidere se i rapporti possono incidere sull’incarico da svolgere.

Dovrà inoltre rispettare l’articolo 42 del Codice Appalti, cioè non avere interessi economici nello svolgimento dei lavori perché dovrà vigilare e dirigerli in modo imparziale.

 

Compiti del direttore dei lavori

In base alla bozza approvata, il direttore dei lavori riceve dal RUP le istruzioni per garantire la regolarità dei lavori, l’ordine da seguire nell’esecuzione dei lavori e la periodicità con cui presentare un rapporto sulle attività di cantiere.

Prima della scelta del contraente o della sottoscrizione del contratto, il direttore dei lavori deve fornire al RUP i documenti sullo stato dei luoghi e garantire la mancanza di impedimenti in grado di ostacolare lo sviluppo del progetto.

Previa disposizione del RUP, provvede alla consegna dei lavori entro 45 giorni dalla data di approvazione del contratto.

Il direttore dei lavori deve verificare che in cantiere siano usati i materiali, prodotti e sistemi previsti nel progetto e nel capitolato d’appalto. Per accertarlo, dispone i controlli del Piano d’azione nazionale per la sostenibilità ambientale dei consumi della pubblica amministrazione e può prevederne altri.

Durante la fase di cantiere il direttore dei lavori deve inoltre accertare il rispetto delle norme sulla sostenibilità ambientale, tra cui quelle sul riuso dei materiali di scavo e il riciclo.

Le verifiche del direttore dei lavori si estendono anche al subappalto, controllando che in cantiere ci siano solo imprese autorizzate e che svolgano effettivamente le lavorazioni dichiarate nei contratti.

 

Varianti in corso d’opera

In caso di varianti, il direttore dei lavori opera insieme al RUP per dimostrare che la variante non è imputabile alla Stazione Appaltante e non era prevedibile quando è stato redatto il progetto.

Il direttore dei lavori deve proporre al RUP le modifiche necessarie e non può autorizzare varianti che non siano state preventivamente autorizzate dal RUP. In caso contrario risponde personalmente delle conseguenze.

 

Contabilità elettronica e semplificata

La bozza del decreto stabilisce che si utilizzi un sistema di contabilità elettronica in grado di garantire l’autenticità dei dati inseriti. Nei lavori di importo inferiore a 40mila euro è invece ammesso un sistema semplificato.

 

Fonte: http://www.edilportale.com